Alfisti, preparatevi al cambio gomme estive, ecco la guida per non sbagliare
Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.
Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato 5.
Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell'allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.
Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.
Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.
Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti considerazioni ed indirizzi:
1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di "stare a casa", salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;
2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;
3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.
L'avvio del cambio stagionale avviene quest'anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.
Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.