Bollo per le storiche, nessuna eccezione: si paga sempre
Approvata la legge di stabilità senza emendamenti, quindi il bollo per le storiche da 20 a 30 anni va pagato in tutte le regioni. Ecco il testo della Gazzetta Ufficiale
La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorrere dal 2015 è soppressa l'esenzione dal bollo per autoveicoli/motoveicoli "storici", costruiti da oltre 20 anni.
In particolare, rimane confermata l'esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell'autoveicolo/motoveicolo.
Alcune regioni, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.
Con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 dette regioni avevano sostenuto che le norme di favore da esse introdotte continuavano a trovare applicazione, nonostante la legge statale avesse disposto l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento.
Con question time 25 febbraio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regione non può disciplinare la materia in contrasto con la norma statale e che, quindi, non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.
La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorrere dal 2015 è soppressa l'esenzione dal bollo per autoveicoli/motoveicoli "storici", costruiti da oltre 20 anni.
In particolare, rimane confermata l'esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell'autoveicolo/motoveicolo.
Alcune regioni, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.
Con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 dette regioni avevano sostenuto che le norme di favore da esse introdotte continuavano a trovare applicazione, nonostante la legge statale avesse disposto l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento.
Con question time 25 febbraio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regione non può disciplinare la materia in contrasto con la norma statale e che, quindi, non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.